Art. 1.
(Istituzione, funzioni e durata della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo del Governo italiano nella vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno, nonché sulle cause che hanno portato al conflitto in Iraq nell'anno 2003, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) accertare, svolgendo tutte le necessarie indagini, quale ruolo è stato svolto dal Governo italiano nella vicenda relativa al presunto possesso e alla possibilità di un immediato uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno;

          b) accertare il ruolo svolto dai servizi di intelligence italiani e dagli altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo si sono occupati della vicenda, con particolare riferimento all'attendibilità degli elementi di prova che sono stati posti a base delle convinzioni maturate e delle decisioni assunte dal Governo italiano;

          c) accertare più in generale le motivazioni che hanno portato al conflitto iracheno e se queste corrispondano alle motivazioni dichiarate nelle sedi internazionali dai Governi a qualunque titolo coinvolti nel conflitto, in particolare dal Governo italiano;

          d) accertare se in Iraq, alla data di inizio delle ostilità, fossero presenti o meno armi di distruzione di massa di tipo atomico o nucleare, chimico, batteriologico

 

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o di altra natura, proibite dalle convenzioni internazionali e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

          e) accertare la veridicità degli elementi di prova sulle responsabilità del regime iracheno riguardo alla creazione o alla detenzione di armi di distruzione di massa e se tali informazioni fossero o meno a conoscenza del Governo italiano e, più in generale, valutare le informazioni riguardo alle cause scatenanti del conflitto, la conoscenza di esse da parte del Governo italiano e la corrispondenza rispetto alle comunicazioni rese al Parlamento;

          f) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

      3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua istituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.